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È illegittima la cartella di pagamento che non riporta gli estremi della comunicazione con la quale è stata rideterminata l’imposta dovuta: si tratta infatti dell’atto presupposto fondante la pretesa.

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È illegittima la cartella di pagamento che non riporta gli estremi della comunicazione con la quale è stata rideterminata l’imposta dovuta: si tratta infatti dell’atto presupposto fondante la pretesa. 

Ordinanza Cass. Civ. Ord. Sez. 6 n. 18224 dell'11 luglio 2018

La mancata indicazione nella cartella di pagamento della comunicazione di irregolarità con cui era stata rideterminata l’imposta, rende la stessa illegittima, limitando il diritto di difesa del contribuente. Ne consegue che, se la cartella richiama un atto precedente di determinazione dell’imposta, l’amministrazione finanziaria deve allegarlo o darne notizia al contribuente pena la nullità della cartella

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