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Reato di sottrazione fraudolenta - Fondo patrimoniale - Nuda proprietà di beni immobili - Iscrizione di ipoteca. Sentenza del 26/09/2018 n. 41704 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

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Reato di sottrazione fraudolenta - Fondo patrimoniale - Nuda proprietà di beni immobili - Iscrizione di ipoteca. Sentenza del 26/09/2018 n. 41704 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3
Conferire al fondo patrimoniale la nuda proprietà di beni immobili può concretizzare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. 74/2000. La fraudolenza dell'operazione di cessione è dimostrata dal fatto che dalla nuda proprietà il fondo non riceve alcun vantaggio in quanto i frutti dei beni spettano all'usufruttuario e non possono essere destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell'attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata a evitare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria. Infatti, l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

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