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Cassazione. Gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora; sentenza n. 12512/20015

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Cassazione. Gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora

I giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12512/20015, hanno stabilito che gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile e il debitore sia in mora. Essenziale, inoltre, la proposizione della domanda giudiziale, avente fra l’altro il ruolo di termine di decorrenza degli interessi secondari.

Per i supremi giudici gli interessi anatocistici sono dovuti solo se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali. Ora, nel caso di specie, gli interessi moratori erano già stati interamente pagati nel 1998, così che non era più esigibile alcunché, essendo altresì cessata la mora del debitore, mentre la domanda giudiziale degli interessi anatocistici è stata avanzata nel 2002.

Con la sentenza in esame, la Suprema corte ha statuito la non doverosità degli interessi anatocistici nella fattispecie posta al suo vaglio, individuando i presupposti legittimanti la corresponsione degli stessi

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A norma dell’articolo 1283 cc, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità (si veda la sentenza 4830/2004 della Suprema corte), i presupposti legittimanti la corresponsione degli interessi sugli interessi richiedono innanzitutto che il giudice accerti che, alla data della domanda giudiziale, erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, ovvero che il debito sia esigibile e che il debitore sia in mora.

In secondo luogo, è altresì necessario, per l’attribuzione degli interessi anatocistici, una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. Così come è essenziale che la mora si sia protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, ovvero che si tratti di crediti ultrasemestrali scaduti.

Per i giudici di legittimità, “la realizzazione della prima condizione comporta che gli interessi anatocistici sono dovuti se sono contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali”.

Allegati:
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